Cremazione

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NECROLOGI

Servizi di cremazione

Cremazione Con Tumulazione Dell’urna

Persona con familiari che possono autorizzare: Il familiare più prossimo (coniuge o in mancanza figli o in mancanza genitori o in mancanza fratelli e sorelle e così proseguendo fino al 6° grado di parentela diretta) deve rilasciare la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO con la quale si dichiara che il proprio congiunto (De Cuius) IN VITA aveva espresso la volontà di essere cremato

Questa dichiarazione deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento valido (non scaduto) da parte di tutti i familiari che la devono sottoscrivere. L’ Impresa Funebre dovrà sapervi dire esattamente chi deve autorizzare, quanti familiari devono autorizzare e produrvi il modulo della DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO. Se non vi coadiuva in questo, diffidate, probabilmente non conoscono il loro lavoro e vi faranno perdere tempo prezioso. 

Persona senza familiari che possono autorizzare: in questo caso è necessario che la persona, quando è ancora in vita, si iscriva ad una delle Società per la Cremazione presenti sul territorio. Presso le Società per la  Cremazione è sempre presente un notaio che raccoglierà la volontà della persona e al momento del decesso potrà autorizzare in vece dei familiari. Questo servizio ha un costo differente da società a società, che normalmente si esaurisce mediante il pagamento di una quota annua di iscrizione. 

Fino a che si è iscritti vale la volontà espressa. L’impresa Funebre si dovrà recare presso la Società per la Cremazione indicata per ritirare la dichiarazione e ottenere poi l’ autorizzazione alla cremazione presso le autorità competenti. Altrimenti si può rilasciare la VOLONTA’ TESTAMENTARIA presso il proprio notaio. In questo caso l’autorizzazione alla cremazione potrà essere ottenuta solo dopo la pubblicazione del Testamento. Questo allunga notevolmente i tempi. 
 


Cremazione con Dispersione Delle Ceneri

Persona con familiari che possono autorizzare: anche per la dispersione delle ceneri è indispensabile LA VOLONTA’ ESPRESSA in vita dal De Cuius ad avere le proprie ceneri disperse. Il luogo dove poter disperdere si può scegliere solo nell’elenco dei luoghi messo a disposizione dai singoli comuni. 


La legge 130 dice che“la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti";


Il familiare più prossimo (coniuge o in mancanza figli o in mancanza genitori o in mancanza fratelli e sorelle e così proseguendo fino al 6° grado di parentela diretta)  deve rilasciare la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO con la quale si dichiara che il proprio congiunto (Decuius) IN VITA aveva espresso la volontà ad avere il proprio corpo cremato e  le proprie ceneri disperse. Questa dichiarazione deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento valido (non scaduto) da parte di tutti i familiari che la devono sottoscrivere. L’ Impresa Funebre dovrà sapervi dire esattamente chi deve autorizzare, quanti familiari devono autorizzare e produrvi il modulo della DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO. Se non vi coadiuva in questo, diffidate, probabilmente non conoscono il loro lavoro e vi faranno perdere tempo prezioso. 


Persona senza familiari che possono autorizzare: In mancanza di familiari LA VOLONTA’ ESPRESSA in vita dal De cuius ad avere il proprio corpo cremato e le ceneri disperse dovrà essere lasciata ad un notaio con il quale si dovrà individuare un ESECUTORE TESTAMENTARIO o ad una delle Associazioni per la Cremazione legalmente riconosciuta. In mancanza le ceneri NON POTRANNO ESSERE DISPERSE. Si potrà invece eseguire la cremazione con tumulazione dell’ urna.


La legge 130 dice

  • d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
  • e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;

 


Cremazione con Affido Dell’Urna

Persona con familiari che possono autorizzare: anche per l’ affido dell’ urna è indispensabile LA VOLONTA’ ESPRESSA in vita dal decuius ad avere il proprio corpo cremato e l’urna affidata ad un familiare. 


Il familiare più prossimo (coniuge o in mancanza figli o in mancanza genitori o in mancanza fratelli e sorelle e così proseguendo fino al 6° grado di parentela diretta) deve rilasciare la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO con la quale si dichiara che il proprio congiunto (Decuius) IN VITA aveva espresso la volontà ad avere il proprio corpo cremato. Questa dichiarazione deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento valido (non scaduto) da parte di tutti i familiari che la devono sottoscrivere. I familiari indicheranno la persona presso la cui RESIDENZA verrà custodita l’urna.  

 


Richiesta Affido Nello Stesso Comune Ove E’ Avvenuto Il Decesso 

Nel caso in cui si richieda l’ affido nello stesso comune ove è avvenuto il decesso, l’agenzia funebre dovrà preparare tutti i documenti necessari per la richiesta dell’ affido e depositarli presso il comune in attesa di ottenere l’ appuntamento per il ritiro dell’urna presso il crematorio. Il giorno dell’ appuntamento il familiare che ha richiesto l’ affido dovrà presentarsi presso gli uffici del cimitero per firmare tutte le dichiarazioni e i verbali di affido e di ritiro dell’ urna, sempre munito di documento d’ identità valido (non scaduto).